| Giovedì 04 Marzo 2010 16:52 |
Cos'è un danno?
Sono molteplici gli eventi potenzialmente dannosi cui le persone sono quotidianamente esposte. Freud definì come traumi quegli "eventi in grado di provocare una eccitazione psichica tale da superare la capacità del soggetto di sostenerla o elaborarla". La giurisprudenza così si esprime in merito al risarcimento di un danno: c.c. 2043 Risarcimento per fatto illecito - qualunque fatto doloso (c. 139, 883, 937, 1440, 2236, 2920, 2925; p.c. 55, 60, 74, 96), o colposo, che cagiona ad altrui danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (c. 7,10, 129-bis, 872, 935 ss., 948, 949, 1337 ss., 2600, 2675, 2947). Un esempio concreto Considerando queste premesse, sono molteplici le situazioni in cui ogni cittadino ha il diritto di chiedere un risarcimento per i danni subiti.
La vittima di un incidente stradale, può chiedere un risarcimento in relazione a molteplici conseguenze, oltre a quelle prettamente materiali, derivanti dall’incidente stesso. Ad esempio, può procedere legalmente nel caso in cui:
Le conseguenze del danno e il ruolo dello psicologo In seguito all’incidente (atto lesivo) possono infatti prodursi conseguenze tali da alterare molteplici ambiti dell’esistenza del danneggiato, tra questi: 1) la personalità e l’assetto psicologico: ossia le capacità di adattamento e di funzionamento dell'individuo nell'ambiente in cui vive, che si esprimono anche attraverso i suoi stati emotivi, la sua efficienza, la sua autonomia, la sua autostima e la percezione della propria immagine psichica e corporea. 2) Le relazioni familiari e affettive: gli episodi traumatici possono alterare il funzionamento della famiglia, intesa come coppia, come sistema di genitori, di figli e allargato (nonni-nipoti). 3) Le attività realizzatrici: con questo termine ci si riferisce ad attività, attraverso le quali la persona tende a realizzare sé stessa, solitamente sono scelte dal soggetto come espressione della propria personalità. Le attività realizzatrici possono essere così suddivise:
Quali sono le tipologie di danno? Essenzialmente i danni possono essere differenziati in:
I danni patrimoniali fanno riferimento al patrimonio dell’individuo; in questa categoria rientrano anche i danni determinati da un mancato guadagno. Questo danno può essere attuale (danno emergente) o futuro (lucro cessante). Al contrario, i danni non patrimoniali concernono la persona. In questo frangente possiamo distinguere:
“il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona". Cassazione Sez. III civile Sentenza 25 febbraio 2008, n. 4712 - (6631). Si fa riferimento al danno biologico in relazione alla persona in quanto tale, concerne perciò il valore dell’individuo. “il cosiddetto danno biologico, inteso come la menomazione dell'integrità' psicofisica della persona in se' e per se' considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua dimensione, che non si esaurisce nell'attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali riguardanti il soggetto nel suo ambiente di vita ed aventi rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica”. Cassazione civile, sez. lav., 24 gennaio 1990 n. 411. A sua volta questa categoria può essere suddivisa in:
All’interno dei danni non patrimoniali possiamo enumerare il danno esistenziale che si caratterizza per modificazioni avvenute in seguito al trauma in relazione alla personalità, alle aspettative, ai progetti di vita ovvero allo stile e alla qualità della vita. “ […] per cui il danno esistenziale va identificato in ogni pregiudizio che l’illecito provoca sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno”. Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza 24 marzo 2006, n. 6572. Infine il danno morale soggettivo fa riferimento ad un sentimento di dolore e tristezza causati dal trauma ma che –a differenza del danno psichico- non comportata un’invalidità temporanea o permanente in riferimento alle attività quotidiane ovvero non altera in senso patologico le funzioni psichiche dell’individuo. Inoltre non coincide con il danno esistenziale in quanto non interferisce con la vita quotidiana. Patimenti o sofferenze subite in conseguenza del verificarsi di un reato (anche se solo astrattamente configurabile). Il soggetto tenuto al risarcimento del danno è colui che è stato riconosciuto colpevole di un fatto considerato reato, secondo il combinato artt. 2059 c.c. e 185 c.p. La richiesta di risarcimento del danno morale non esclude quelle per danno patrimoniale o biologico. Il risarcimento può essere chiesto in conseguenza di molteplici eventi traumatici, tra i quali possiamo enumerare:
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