| Martedì 23 Marzo 2010 16:48 |
|
In caso di separazione è possibile chiedere la consulenza di uno psicologo, esperto in ambito forense, la cui funzione principale attiene la valutazione delle capacità genitoriali, ossia delle capacità di entrambi i coniugi di espletare in maniera coerente e soddisfacente il proprio ruolo di madre e padre . La giurisprudenza su questo punto così si esprime: [il giudice] adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati. […] La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.” (L. n° 54/2006) A fronte di quanto sopra esposto, il ruolo del consulente nominato dal giudice o dalle parti, non verterà esclusivamente sulla valutazione in astratto delle competenze genitoriali, ma avrà il compito di verificare in concreto tali competenze, ovvero di identificare eventuali elementi che possano in qualche modo inficiare l’esito dell’affidamento condiviso (es. una grave psicopatologia di uno dei due coniugi). In quest’ottica non verrà valutata esclusivamente la relazione del singolo genitore con il figlio, ma verrà considerata anche la capacità del genitore di tutelare la relazione dell’altro coniuge con il figlio e di incoraggiarne i rapporti (Isabello, 2006) [1], promuovendo così lo sviluppo delle capacità co-genitoriali. Ulteriormente al consulente spetta il compito di definire nello specifico un progetto di affido condiviso, nel quale vengano illustrati i tempi e i modi della presenza dei figli minori presso ciascun genitore e le modalità con cui ognuno dei coniugi deve provvedere al mantenimento, alla cura, all’educazione, all’istruzione. Tali scelte dovranno essere modulate in relazione all’esclusivo interesse del minore.[2]
LE CAPACITA’ GENITORIALI Con il termine “capacità genitoriali” si fa riferimento alla capacità del genitore di far fronte ai bisogni peculiari del figlio. Secondo la letteratura scientifica (Axia & Bonichini, 2000) [3] le capacità genitoriali concernono i seguenti aspetti:
[1] Isabello (2006) affidamento condiviso: risvolti pratici e teorici della legge 54/2006 in materia di mediazione famigliare, perizia e ascolto dei minori, Torino, 2006, inedito. [2] Nicolini. La valutazione delle capacità genitoriali: criteri e strumenti. http://www.psicologiagiuridica.net/separazione-coniugale/la-valutazione-delle-capacita-genitoriali-criteri-e-strumenti/ [3] Axia & Bonichini (2000). La valutazione del bambino. Carrocci Editore [4] Bricklin B. (2005) Nuovi test psicologici per l’affidamento dei figli in casi di separazione e divorzio. L’access. Giuffrè Editore |
| LAST_UPDATED2 |